Art. 6.
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula,

 

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tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.
      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti, non siano stati rispettati.